ATTO COSTITUTIVO / STATUTO REGIONALE
Con sue modificazioni della:
Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus
(A.T.O. - Puglia - O.N.L.U.S.)
registrato presso l'ufficio di Taranto il 6/11/97, n° 566683 e sue modifiche registrate il 17/12/1998 e il 17/11/2003 per adeguamento ai sensi del D.L. n. 460 del 4/12/97 e dell'11/08/91 n. 266, modificato con D.L. g.s. 30/10/98; e della legge 7/12/2000 n. 383.
CONFORTI DAMIANA,
i sottoscritti componenti del Consiglio Direttivo Regionale ATO Puglia Onlus nelle persone di:
1.
2. DEBENEDICTIS BERNARDINO
3. CATTOZZO ANTONELLA
4. DOTE ANTONIO,
5. GIOVINAZZI ROSARIA
6. MOREA MARIO,
7. MARZIA GIANCARLO
8. MOTOLESE ANTONIO
9. PIZZARELLI FERNANDO,
10. SANTORO GIOVANNI,
11. SILVESTRI VINCENZO
preso atto, del radicamento su molte aree del territorio regionale, di nuclei di persone che si riconoscono nella stessa Associazione e che pongono necessità di diversa organizzazione, dichiarano di apportare all'atto costitutivo e allo stesso statuto regionale alcune modifiche e variazioni decise e votate dallo stesso Consiglio Direttivo regionale il 20/07/04 (venti/luglio/ duemilaequattro) e in assemblea regionale dei soci del 02/10/04 (due/ottobre/duemiaequattro)
Le modifiche apportate disciplineranno tali richieste/necessità, le modalità ed il funzionamento anche delle eventuali sedi comunali che, sul territorio della Puglia, l'Associazione ATO Puglia Onlus Regionale andrà ad autorizzare ad aprire.
ATTO COSTITUTIVO
Risultano essere soci fondatori della suddetta Associazione ATO Puglia Onlus i sig.ri:
1. BALESTRA MARIA,
2. CONFORTI DAMIANA,
3. DOTE ANTONIO,
4. MARCHIANO' COSIMO,
5. MOREA MARIO,
6. PIZZARELLI FERNANDO,
7. SANTORO GIOVANNI,
Viene costituita l'Associazione denominata:
ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI Puglia - Onlus
(A.T.O. Puglia O.N.L.U.S. )
Con sede regionale e legale in Massafra (Ta) Via Anita Garibaldi, 67.
L'Associazione opererà nella Regione Puglia e in campo Nazionale
Articolo 1.
Detta Associazione è apartitica, aconfessionale, interetnica e senza fini di lucro. Lo scopo sociale è quello indicato all'articolo 2 dello Statuto sociale a dirsi, che qui s'intende integralmente trascritto.
Informata ai principi etici ed a quelli dettati dall'ordinamento giuridico della Stato; le sue attività sono connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni e sono conforme alla legge 11/08/91 n. 266 e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale, senza fine di lucro.
Articolo 2.
L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 3.
Essa è amministrata da un Consiglio Direttivo regionale composto di nove o undici membri, ai quali spettano tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione sociale regionale, I Consiglieri e il Collegio dei Revisori, restano in carica per due anni e sono rieleggibili dalle assemblee generale ad ogni livello. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso d'assenza del presidente o impedimento, al Vice Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.
Articolo 4.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 5.
Per quello che riguarda lo scopo associativo, la sua articolazione, le norme di funzionamento dell'Associazione ed in modo particolare le condizioni per le ammissioni dei soci, il patrimonio sociale, le modalità di convocazione delle assemblee, i quorum costitutivi e deliberativi, i poteri dell'assemblea, il numero dei componenti dei Consigli Direttivi ad ogni livello, i loro poteri e la rappresentanza sociale, lo scioglimento dell'Associazione e l'evoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento ed altro, i richiedenti si riportano allo Statuto dattiloscritto su nove (9) pagine ed è composto di ventitre (23) articoli che qui si allega sotto la lettera a) per formarne parte integrante e sostanziale.
Atto costitutivo dattiloscritto su tre (3) pagine composto di cinque ( 5) articoli.
Letto approvato e sottoscritto dai richiedenti in Consiglio Direttivo del 20 Luglio 2004 e in nome dell'Assemblea regionale dei soci del 02/10/04
CONFORTI DAMIANA
CATTOZZO ANTONELLA
DEBENEDICTIS BERNARDINO
DOTE ANTONIO
GIOVINAZZI ROSARIA
MARZIA GIANCARLO
MOREA MARIO
MOTOLESE ANTONIO
PIZZARELLI FERNANDO
SANTORO GIOVANNI
SILVESTRI VINCENZO
Post Scriptum:
Conforti Damiana il 17/12/98 sostituisce il socio e componente del Consiglio Direttivo Zaccaro Guido, deceduto a Genova il 28/3/98, in quanto coniuge così come previsto dall'art. 10 del presente statuto.
STATUTO
ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI PUGLIA ONLUS
Abbreviazione: A.T.O. Puglia - O.N.L.U.S.
DENOMINAZIONE - FINALITÀ - DURATA - ARTICOLAZIONE - SOCI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE - RISULTATO D'ESERCIZIO E OBBLIGO DI RENDICONTO - GLI ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE - L'ASSEMBLEA DEI SOCI - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - IL PRESIDENTE - Il COLLEGIO DEI REVISORI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI.
DENOMINAZIONE
Articolo 1.
È costituita l'Associazione denominata "Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus" denominata in breve A.T.O. Puglia - O.N.L.U.S. con sede regionale e legale in Massafra alla Via A. Garibaldi, 67.
L'ATO PUGLIA ONLUS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce preculare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Detta Associazione è apartitica, aconfessionale, interetnica e senza fini di lucro.
FINALITA'
Articolo 2.
a) Promuovere la cultura della donazione in genere.
b) Promuovere il rafforzamento della solidarietà umana.
c) Sostenere, anche in accordo con Istituzioni, Enti ed Associazioni italiane ed internazionali, particolari iniziative tendenti ad affrontare le problematiche connesse con la donazione ed il trapianto di organi, tessuti e cellule.
d) Sollecitare la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti ed innesti terapeutici;
e) Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento ai pazienti in attesa di trapianto di organi, trapiantati e emodializzati.
f) Raccogliere e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi che accompagnano i trapiantati, i pazienti in attesa di trapianto, gli emodializzati e le patologie correlate
g) Fornire assistenza socio-sanitaria
Per realizzare tali obiettivi l'Associazione potrà:
1. Promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare servizi di natura socio assistenziale, socio-sanitaria e culturale avvalendosi di strutture e mezzi adeguati messi a disposizione da enti pubblici o privati o da privati cittadini o dà soci, da adibire a consultori, centri d studio, centri di aggregazione, nonché centri di accoglienza per assistenza ai trapiantati e paziente in attesa di trapianto e ai loro famigliari.
2. Assumere servizi in ordine all'individuazione, rilevazione, catalogazione e gestione di dati socio-anagrafici e sanitari con disbrigo di pratiche.
3. Promuovere ed organizzare attività socio-culturali, incontri, colloqui, seminari di studio, visite guidate che consentano lo scambio e l'approfondimento di conoscenze tecniche, scientifiche, sanitarie e associative.
4. Assistere gli associati in tutti gli adempimenti burocratici, fornendo altresì adeguate informazioni sulla normative riguardante le malattie di cui agli scopi dell'associazione.
5. Partecipare sotto qualsiasi forma ad altri organismi o enti che svolgano attività identiche o affini aderendo anche agli enti e alle organizzazioni economiche, consortili e fideiubenti, diretti a consolidare e sviluppare l'attività ed il movimento associativo.
6. Promuovere, organizzare e gestire tutte le altre attività idonee alla realizzazione degli scopi sociali dell'associazione.
DURATA
Articolo 3.
L'associazione ha durata illimitata. Essa non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, è apartitica, aconfessionale e interetnica.
ARTICOLAZIONE
Articolo 4.
L'Associazione ATO Puglia Onlus si articola in:
a) ATO Puglia Regionale
b) ATO Puglia sezioni Comunali.
c)
Articolo 5.
Definizione e Doveri sedi Comunali.
Si definiscono sedi Comunali tutte le strutture distaccate autorizzate per l'apertura dal Consiglio Regionale che abbiano al loro interno soci residenti nello stesso comune.
Le sedi comunali potranno elaborare proprie iniziative sul territorio di propria pertinenza, nell'ambito di quanto previsto all'art. 2 dello statuto.
Il Consiglio Direttivo comunale, nell'elaborazione delle attività che andrà a svolgere, deve preventivamente definire i costi e gli eventuali ricavi, realizzando comunque la copertura finanziaria preventiva alla realizzazione delle iniziative.
Tutti gli atti (documenti, verbali di riunioni Direttivo e Assemblee, bilanci, programmi annuali e tutto quello che il Consiglio Direttivo regionale riterrà necessario) dovranno essere inviati in copia per conoscenza alla sede regionale.
Le sedi comunali partecipano e contribuiscono con forme e modalità organizzative alle iniziative regionali e nazionali sulla base delle direttive emanate dalla sede regionale.
SOCI
Articolo 6.
Possono far parte dell'Associazione tutti i pazienti sottoposti ad un trapianto di organi, quelli in attesa di un trapianto e pazienti emodializzati.
Può inoltre far parte dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici interessati ed enti di natura privata che condividono gli scopi che l'associazione si prefigge.
Sulle domande di ammissione decide in via definitiva il Consiglio Direttivo a maggioranza.
La decisione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato il quale, se ammesso, deve provvedere al ritiro della tessera e al pagamento della quota.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Articolo 7.
Sono soci effettivi tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo regionale.
L'Assemblea regionale su proposta dei Consigli direttivi può nominare soci onorari quelle persone che hanno acquistato particolari meriti nei confronti dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.
Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamento.
Ogni socio, nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.
Le tessere sociali, che saranno rilasciate dal Consiglio Regionale, ed il simbolo identificativo dell'Associazione di tutte le sedi sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dal Consiglio Regionale.
Tutti i soci di qualsiasi sede e ad ogni livello verrà iscritto nel registro regionale dell'Associazione e che comunque ogni sede comunale dovrà essere in possesso di registro soci di pertinenza.
Tutti i soci residenti in quei comuni che non si sono create le condizioni di formazione di sede comunale saranno iscritti nel registro regionale di pertinenza sociale della struttura regionale dell'associazione fino a quando non si creano le condizioni di definizione di sede comunale.
Articolo 8.
La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:
a) Per dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo di pertinenza che comunicherà l'evento al Consiglio regionale.
b) Per esclusione, che viene deliberata dal consiglio direttivo di pertinenza con quorum deliberativo della maggioranza dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
· Qualora il socio non corrisponda i contributi sociali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
· Qualora siano ravvisabili casi di indegnità o di incompatibilità con gli scopi generali
dell'Associazione.
c) L'esclusione del socio viene in tutti i casi deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne comunica l'evento alla prima assemblea generale dei soci e al Consiglio Direttivo regionale, in caso di espulsione di un socio della sede comunale
d) I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
e) Il socio, ad ogni livello, escluso, potrà ricorrere entro 30 giorni al Consiglio Direttivo regionale il quale affiderà l'esamine dell'esclusione ad una commissione straordinaria per la valutazione finale. La decisione di quest'ultima e insindacabile
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Articolo 9.
Tutti i soci, ad esclusione dei soci dimissionari, o esclusi, hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni ed alle deliberazioni dell'Assemblea e di fare proposte ed interpellanze per iscritto al Consiglio Direttivo di propria pertinenza. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali.
Articolo 10.
Ogni socio a qualsiasi dovrà versare annualmente il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale, ferma restando la sua facoltà dello stesso di concedere delle riduzioni in casi particolari.
È fatto divieto di trasferire la quota se non mortis causa..
La quota associativa solo in caso di decesso del socio potrà essere, se richiesto, trasferita a nome di un componente del nucleo famigliare dello stesso socio deceduto, ma non potrà essere rimborsata.
Ogni socio ha il dovere di osservare lo statuto e di uniformarsi alle deliberazioni dell'assemblea e dei Consigli Direttivi d'appartenenza.
Ogni socio deve avere a cuore il prestigio dell'Associazione e contribuire con ogni mezzo al buon andamento ed al conseguimento degli scopi della stessa.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 11
Tutte le entrate ad ogni livello fanno parte del patrimonio sociale della struttura regionale ATO.Puglia Onlus
Il patrimonio dell'Associazione è costituito;
a) eredità, donazioni e legati disposte in favore dell'associazione;
b) dalle quote annuali degli associati;
c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
d) contributi dello Stato, delle regioni, delle provincie, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
e) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
h) da proventi derivanti da iniziative quali feste e sottoscrizioni anche a premi deliberate o patrocinati direttamente dall'associazione;
i) da eventuali offerte che venissero fatte all'Associazione da associati o simpatizzanti;
j) da proventi derivanti da cessioni di materiale di propaganda.
k) dal complesso di beni mobili ed immobili dell'associazione
l) da ogni entrata legale destinata ad incrementarlo.
m) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
RISULTATO D'ESERCIZIO E OBBLIGO DI RENDICONTO
Articolo 12.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal l gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio ed esattamente entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo ad ogni livello per quello di competenza, deve redigere obbligatoriamente un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea per quella regionale non oltre il 28 Febbraio e per quella Comunale entro il 30 Gennaio di ciascun anno
Entro il 15 novembre di ogni anno i Consiglio Direttivi ad ogni livello sono convocati per la predisposizione dei bilanci preventivi del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di pertinenza.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione ad ogni livello per 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci o delegati, perché ne prendono lettura.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale maturati dall'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
GLI ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 13.
Gli organi sociali a tutti i livelli sono:
L'Assemblea degli Associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori.
Per la gestione sociale della sede comunale non è previsto il Collegio dei Revisori.
Gli organi statutari regionali esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, quanto necessiti, con la convocazione delle Assemblee, lo scioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina dei Commissari straordinari.
Gli organi statutari ad ogni livello agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee. Impegnano l'Associazione regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto regionale.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 14.
a) L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
b) L'assemblea ad ogni livello è svolta in prima e seconda convocazione.
c) L'Assemblea è sovrana.
d) L'assemblea è straordinaria e ordinaria
e) L'assemblea può essere regionale o comunale
Per le Assemblee di ogni livello, la rilevazione degli iscritti per determinare i delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
L'Assemblea a tutti i livelli è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto; può essere tuttavia convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ad ogni livello lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta motivata dà almeno un terzo degli associati.
La convocazione dell'Assemblea degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo viene effettuata mediante affissione, contenente l'ordine del giorno e l'ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione, da pubblicarsi presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua convocazione; o mediante consegna a mano da parte di un responsabile al socio che firmerà per ricevuta.
L'Assemblea è costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto regionale, occorre la presenza dei due terzi all'assemblea regionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea ad ogni livello, mediante delega scritta da un altro socio. Non possono essere conferite più di una delega alla stessa persona per cui il socio, ad ogni livello, con delega ha diritto ad esprimere massimo due voti compreso il suo.
Articolo 15.
L'Assemblea dei soci a ogni livello è presieduta dal presidente dell'Associazione, tranne che in sede elettiva e di rendiconto; in tali casi è presieduta dall'associato più anziano di età che non rivesta cariche sociali. L'Assemblea di volta in volta nomina un segretario, per redigere il verbale dell'adunanza, e due scrutatori per controllare la regolarità delle operazioni di voto. In ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa, dal Segretario e dai due scrutatori in caso di elezioni per le cariche sociali o quant'altro che necessita una votazione a scrutinio segreto, salvo che il verbale venga redatto da un notaio, nel qual caso sarà firmato solo dal Presidente e dal Notaio.
Articolo 16
L'Assemblea può essere Regionale e comunale
L'Assemblea Regionale:
a) approva l'indirizzo generale dell'associazione formulato dal Consiglio Direttivo Regionale;
b) elegge il Consiglio Direttivo regionale che resta in carica due anni; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo avverrà a scrutinio segreto;
c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo regionale approvato dallo stesso Consiglio Direttivo regionale;
d) approva i bilanci preventivi ed il conto consuntivo della struttura regionale e delle sedi comunali;
e) elegge il Collegio dei Revisori (3 membri)
f) decide su tutte le questioni che, il Consiglio Direttivo regionale, riterrà opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea regionale e sulle proposte avanzate dagli associati e dai delegati delle sedi Comunali.
g) delibera inoltre sullo scioglimento dell'Associazione, e sulla devoluzione del patrimonio generale.
Gli oneri derivanti dal commissariamento di una struttura sono a carico della struttura stessa nella misura delle capacità economiche che gli sono proprie.
In caso di scioglimento di una sede comunale, il patrimonio in ogni caso, la devoluzione dovrà essere eseguita in favore dell'ATO Puglia Onlus regionale; mentre in caso di scioglimento della struttura Regionale ATO Puglia Onlus la devoluzione dovrà essere eseguita ad un'altra organizzazione Onlus che operi in settore analogo a quello dell'ATO Puglia Onlus..
L'Assemblea Comunale
L'Assemblea Comunale di norma viene svolta sotto la presenza di un Consigliere Regionale e ha poteri di:
a) Approvare regolamenti interni proposti dai Consigli Direttivi Comunale per motivi di esigenza o straordinari, previa valutazione del Consiglio direttivo regionale.
b) Elegge i delegati per l'assemblea regionale n. 5 (cinque) soci di diritto per ogni n. di 100 (cento) soci, e due delegati del Consiglio Direttivo. Il presidente partecipa di diritto.
c) Superato n.100 (cento) soci, i delegati di diritto aumenteranno di n.1 (uno) ogni frazione di n. 20 (venti) iscritti.
d) Ha l'obbligo di attenersi e deliberare tutto quello di propria pertinenza in base agli articoli 13/14/15 di codesto statuto regionale.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17.
L'Associazione è retta e amministrata:
a) a livello regionale: da un Consiglio Direttivo regionale composto di un minimo di nove ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, dei soci e delegati aventi diritti, a voto segreto;
b) a livello Comunale, da un Consiglio Direttivo Comunale, composto di un minimo di n. 5 (cinque) membri ad un massimo di n.7 (sette) eletti nell'assemblea dei soci della sede Comunale aventi diritti a voto segreto.
I Consigli Direttivi, Regionale/Comunale, restano in carica per due anni, sono rieleggibili ed eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, nelle prime riunioni dei Consigli Direttivi di propria pertinenza, dopo la loro elezione. La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo a qualsiasi livello è preseduto dal consigliere più anziano.
Possono far parte dei Consigli Direttivi esclusivamente gli associati.
Possono inoltre far parte dei Consigli Direttivi tecnici professionali volontari, quali medici, psicologi, avvocati, commercialisti ed esperti.
Nei Consigli Direttivi possono essere eletti i soci che ricoprono cariche direttive in altre associazioni. Onlus, o associazioni non lucrative. Non potranno far parte dei Consigli Direttivi soci con cariche politiche. Tutti gli incarichi sono onorari e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo un rimborso spese.
I Consigli Direttivi ad ogni livello si riuniscono ordinariamente almeno una volta al mese ed in ogni caso qualora che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
Gli avvisi di convocazione del consiglio devono essere fatte conoscere ai Consiglieri almeno sette giorni prima della sua convocazione, unitamente all'ordine del giorno salvo casi di urgenza per i quali è previsto l'avviso con telegramma.
Il Consiglio Direttivo a tutti i livelli è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. E delibera con la maggioranza dei presenti.
Le votazioni potranno non essere palesi, se deciso in occasione dai Consigli Direttivi.
In caso di votazioni palesi e di parità, il voto dei presidenti vale doppio.
Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti receda dall'incarico di componente del Direttivo, gli stessi Consigli Direttivi possono provvedere alla sua sostituzione nominando il primo non eletto nelle Assemblee elettive che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Nella prima assemblea dei soci o dei delegati i Consigli Direttivi interessati dovranno darne comunicazione per ratificare la nomina.
Nel caso decadano oltre la metà dei membri dei Consigli Direttivi, i membri non dimissionari dovranno convocare entro 30 giorni un'assemblea straordinaria dei soci per eleggere con elezioni anticipate il nuovo Consiglio direttivo.
I Consigli Direttivi comunali se entro il tempo definito nel comma precedente non provveda agli adempimenti, il Consiglio Direttivo Regionale provvederà in merito.
A seconda che IL Consiglio Direttivo regionale sia composto di nove, o undici membri, rispettivamente almeno cinque, (su nove) sei (su 11) di essi dovranno essere trapiantati di organi.
A seconda che il Consiglio direttivo comunale sia composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 7 (sette), inerente ai criteri: fino a 50 (cinquanta) iscritti n. 5 (cinque) di cui 3 (tre) trapiantati e n. 2 (due) simpatizzanti, oltre 50 iscritti n.7 (sette) di cui n. 4 (quattro) trapiantati e n. 3 (tre) simpatizzanti.
Articolo 18.
a) Il Consiglio Direttivo regionale determina la quota associativa.
b) Il Consiglio Direttivo regionale delibera l'istituzione di altre sezioni sia temporanee che permanenti, determinandone le modalità di funzionamento e ne dà comunicazione alla prima assemblea regionale.
c) Il Consiglio Direttivo decide sul commissariamento, sull'apertura e chiusura di una sede comunale.
d) Il consiglio Direttivo regionale nel suo seno nomina una commissione straordinaria di n. 3 (tre) membri che prenderà in esame i ricorsi e quindi esprimerà la propria decisione che, rimarrà insindacabile, di eventuali soci appartenenti a qualsiasi livelli che siano stati espulsi dall'Associazione.
e) Il Consiglio Direttivo comunale non potrà escludere associati senza il parere della struttura regionale.
f) Il Consiglio Direttivo comunale potrà operare sulle questioni che siano stati di competenza delle Assemblee Comunali se conformi allo statuto e alle deliberazioni della struttura regionale.
g) Il Consiglio direttivo Comunale, per ogni contributo volontario versato alla propria sede comunale e per ogni iscritto della stessa, dovrà versare trimestralmente una quota del 20% alla struttura regionale per sostenere tutte le attività e iniziative e organizzazioni regionali e Nazionali che L'ATO Puglia Onlus svilupperà e metterà in atto.
Il Consiglio Direttivo regionale e Comunale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di propria pertinenza; essi inoltre:
a) Formulano ogni anno, sentite le Assemblee di appartenenza, il programma regionale e delle varie sedi comunali dell'Associazione, lo presentano per l'approvazione dell'Assemblea stessa di pertinenza e ne curano l'applicazione;
b) Predispongono i bilanci preventivi e quelli consuntivi, tutti gli atti che attestano il patrimonio sociale e li sottopongono per l'approvazione dell'Assemblea di pertinenza;
c) Predispongono altresì le relazioni annuali e tecniche dell'attività sociale e di programmi dell'attività da svolgere;
d) Chiedono ai Presidenti di convocare Ie Assemblee per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare;
e) Esaminano ed approvano le relazioni sul lavoro svolto dai presidenti;
f) Deliberano sull'organizzazione di convegni e congressi di propria pertinenza e stabiliscono i temi di studio;
g) Stabiliscono la data dell'Assemblea dà indirsi almeno una volta l'anno;
h) Amministrano il patrimonio sociale, gestiscono l'Associazione e decidono di tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea
i) Curano l'esecuzione delle delibere assembleari;
j) Predispongono bilanci
k) Registrano le adesioni dei nuovi soci..
IL PRESIDENTE
Articolo 19.
Il Presidente:
a) E il legale rappresentante della sede che rappresenta ed ha potere di firma per le competenze di Sua attinenza e rappresentanza è rieleggibile
b) Ha rappresentanza giuridica di ciò che lui rappresenta, presiede le adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, convoca il Consiglio stesso e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni; In caso di votazione palese nelle delibera e decisioni del Consiglio Direttivo, il suo voto vale doppio
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, qualora non sia presente nemmeno il vice presidente, solo in caso di riunione del Consiglio Direttivo può fare le veci il consigliere più anziano.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Compiti - Doveri
Articolo 20.
a) Il Collegio dei revisori svolgono le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla, al livello di competenza, l'amministrazione della sede regionale o Comunale accertano la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari di tutta la struttura regionale secondo i fini associativi.
b) Redigono apposita relazione da allegare al rendiconto, con cui viene espresso un parere di merito e di contenuto.
c) Il Collegio dei Revisori alla prima loro riunione ufficiale, elegge al loro interno il presidente.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 21.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la sua liquidazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o delegati facenti parte dell'assemblea regionale.
In quella sede l'Assemblea regionale nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e la devoluzione del patrimonio che dovesse residuare.
Il patrimonio sociale restante, sarà devoluto ad un'associazione similare all'ATO Puglia Onlus che operi in settore analogo.
Per deliberare lo scioglimento di una sede comunale e la sua liquidazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati dell'assemblea comunale della stessa sede e l'Approvazione del Consiglio direttivo Regionale e che in ogni caso la devoluzione patrimoniale e sociale dovrà essere eseguita in favore della sede regionale dell'ATO Puglia Onlus.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22.
I verbali di ogni adunanza dei Consigli Direttivi o delle Assemblee generali ad ogni livello saranno redatti a cura dei Segretari e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto; detti verbali saranno conservati agli atti nelle sedi legale di pertinenza dell'Associazione e i soci ad ogni livello che vorranno prendere visione dovranno inoltrare richiesta per iscritto.
I documenti di possesso delle varie sedi Comunali potranno essere oggetto di controllo da parte della struttura Regionale in qualsiasi momento senza preavviso.
Articolo 23.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia di organizzazioni Onlus di utilità sociale, norme alle quali l'Associazione ATO. Puglia Onlus espressamente si richiama e si obbliga a adeguare la propria attività e le proprie finalità.
I richiedenti le modifiche a nome dell'assemblea dei soci del 02/10/04 (due/ottobre/ duemilaequattro) (verbale allegato) dichiarano che il seguente atto costitutivo / statuto è riportato su n. 12 (dodici) pagine con l'indicazione di n. 3 (tre) pagine con n. 5 (cinque) articoli riguardante l'atto costitutivo e n. 9 (nove) pagine con n. 23 articoli (ventitre) per quando riguarda lo statuto.
CONFORTI DAMIANA,
CATTOZZO ANTONELLA
DEBENEDICTIS BERNARDINO
DOTE ANTONIO,
GIOVINAZZI ROSARIA
MARZIA GIANCARLO
MOREA MARIO
MOTOLESE ANTONIO
PIZZARELLI FERNANDO,
SANTORO GIOVANNI,
SILVESTRI VINCENZO
Massafra 15/10/04