ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA   Onlus

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MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA :

  PER LE CINTURE DI SICUREZZA RESTANO LE ESENZIONI, MA 

 

 Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, con la patente a punti, ci sono state    rivolte alcune domande scaturite dall'opuscolo illustrato, distribuito dal Ministero, circa     l'uso delle cinture di sicurezza per quanti hanno problemi all'addome, ovvero, per             quanto   ci riguarda chi effettua la dialisi peritoneale, o è trapiantato d'organo.

 L'articolo 172, comma 3 del codice della strada (decreto legislativo 285/ 92) non è stato modificato dal nuovo codice, quindi con il certificato medico rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di residenza che attesta la patologia, la durata della validità continua l'esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Il certificato, inoltre, deve recare il simbolo previsto dalla direttiva 91/ 671/CEE della Comunità Europea, e deve essere portato con sé per essere esibito a richiesta degli organi di polizia.

Leggendo l'intero codice, si può dire che sono state inasprite le sanzioni generali, in merito alla sospensione di patente resta, invece, tutt'ora valido il comma 5 dell'art. 119 del decreto legge 285/92 che annette il ricorso entro 30 giorni dal giudizio di inidoneità o di idoneità non gradita dall'utente. Punto importante, in quanto è prevedibile immaginare "un più attento esame" alle visite mediche. 

Infine, è d'obbligo ricordare che il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture non ha mai risposto alle lettere inviate dal FORUM nazionale sul problema del rinnovo della patente per quanti hanno una malattia cronica, tra cui la nostra.

 







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