CENTRI TRAPIANTI ITALIANI
DONAZIONI DI ORGANI
Dato nazionale
1. I dati sulle donazioni forniscono un quadro sostanzialmente positivo: il dato nazionale è di 15,2 donatori per milione di abitanti, il linea con i dati stimati a livello europeo per il 2000 (tra 15,5 e 16 per milione). Rispetto al 1999 la crescita è del 4,3 %.
2. L'applicazione progressiva della nuova legge e le nuove modalità per la manifestazione di volontà (tesserino) non hanno modificato il trend di crescita che è iniziato nel 1993.
3. Le differenze tra il Nord (22,9 donatori per milione), il Centro (14,1 donatori per milione) ed il Sud (6,0 donatori per milione) sono evidenti; la percentuale di opposizioni alla donazione sono tuttavia costanti tra Nord, Centro e Sud e riguardano circa il 30 % dei soggetti nei quali sia stata accertata la morte encefalica (cioè dei potenziali donatori di organi). Rispetto al miglior dato europeo relativo alle opposizioni (Spagna 23%) la differenza non è elevata.
4. Situazione nelle Regioni
5. La Provincia Autonoma di Bolzano (34,6 donatori per milione di abitanti) e la Regione Emilia/Romagna (28,9 donatori per milione di abitanti) evidenziano i dati migliori; tra 25 e 20 donatori si posizionano la Liguria, il Veneto, il Piemonte, la Toscana ed il Friuli; tra 20 e 15 la Lombardia; tra 15 e 10 la Sardegna, la Basilicata, la Provincia Autonoma di Trento, l'Abruzzo/-Molise e l'Umbria; tra 10 e 5 le Marche, la Puglia il Lazio e la Calabria; con meno di 5 donatori per milione si posizionano solamente la Campania e la Sicilia.
6. I risultati possono essere migliorati in alcune regioni del Nord e nella maggior parte delle Regioni del Centro-Sud
7. In tutte le Regioni le rianimazioni sono state più attive rispetto all'anno precedente; frequentemente tuttavia il donatore segnalato non è stato utilizzato per l'opposizione dei familiari (30% dei casi) o la non idoneità clinica al trapianto (15% dei casi). Esiste pertanto la possibilità di migliorare l'efficienza del sistema, soprattutto in termini di qualità delle procedure utilizzate
TRAPIANTI E LISTE DI ATTESA
8. In totale sono stati trapiantati 2383 pazienti :1307 di rene, 297 di cuore, 724 di fegato, 58 di polmone, 42 di pancreas, i di mano, I di intestino. In 47 casi sono trapiantati nello stesso paziente 2 organi diversi (rene-pancreas, rene-fegato, rene-cuore, cuore-polmone). A 52 pazienti sono stati trapiantati entrambi i rene, a 27 entrambi i polmoni; sono stati effettuati inoltre il primo trapianto di mano ed il primo trapianto di intestino tenue.
9. Al 31 di ottobre 6858 pazienti erano iscritti in attesa di un rene, 986 di un fegato, 706 di un cuore, 176 di un polmone; le maggiori differenze tra trapianti effettuati e organi disponibili riguardano il rene (1307 trapianti vs 6858 pazienti in attesa), anche se il numero dei pazienti in lista non aumenta da 3 anni; la situazione è migliore per il cuore (297 trapianti vs 706 pazienti in attesa) ed è positiva per il fegato (724 trapianti vs 986 pazienti), grazie all'utilizzazione di donatori anziani e di tecniche chirurgiche (split) che consentono di trapiantare 2 pazienti utilizzando il fegato di un singolo donatore. Grazie a questa tecnica è stata azzerata la lista pediatrica per il trapianto di fegato. I trapianti di polmone sono in calo rilevante per motivi di idoneità dei donatori; la situazione richiede una specifica valutazione
I dati sui trapianti evidenziano un sistema attivo e articolato, di buona qualità in termini di risultati; la sproporzione tra numero dei trapianti di rene ed il numero dei pazienti in attesa rappresenta il dato negativo del sistema.. Rimane carente il numero dei trapianti di rene rispetto al numero dei pazienti in attesa per i trapianti di rene e cuore
RESOCONTO ATTIVITA'
DONAZIONE E TRAPIANTI
1992 / 2000
DATI AL 22/01/2001
TRAPIANTI EFFETTUATI
ANNO | PANCREAS | POLMONE | RENE | CUORE | FEGATO |
1992 | 38 | 17 | 611 | 243 | 202 |
1993 | 26 | 29 | 670 | 220 | 216 |
1994 | 22 | 33 | 830 | 302 | 326 |
1995 | 20 | 32 | 1064 | 390 | 404 |
1996 | 27 | 50 | 1147 | 348 | 426 |
1997 | 29 | 63 | 1221 | 369 | 476 |
1998 | 51 | 67 | 1207 | 337 | 549 |
1999 | 35 | 101 | 1311 | 337 | 685 |
2000 | 43 | 50 | 1311 | 298 | 732 |
TOTALE | 291 | 442 | 9372 | 2844 | 4016 |
DONATORI
1992/2000
ANNO | NUMERO | PERCENTUALE |
1992 | 329 | 5,8% |
1993 | 360 | 6,2% |
1994 | 445 | 7,9% |
1995 | 576 | 10,1% |
1996 | 629 | 11,0% |
1997 | 667 | 11,6% |
1998 | 707 | 12,3% |
1999 | 788 | 13,3% |
2000 | 877 | 15,2% |
DONATORI 1992/2000 AL
NORD/SUD/CENTRO
NORD | CENTRO | SUD | |
ANNO | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE |
1992 | 9,9% | 4,5% | 1,5% |
1993 | 9,8% | 4,7% | 2,8% |
1994 | 12,7% | 5,9% | 2,8% |
1995 | 16,5% | 7,3% | 3,7% |
1996 | 17,4% | 8,8% | 4,3% |
1997 | 18% | 9,3% | 5% |
1998 | 19,9% | 9,3% | 4,5% |
1999 | 20,3% | 13,8% | 5,5% |
2000 | 22,9% | 14,1% | 6,4% |
DONATORI UTILIZZATI Pmp -
1999 vs 2000
REGIONE | ANNO 1999 | ANNO 2000 | |
Prov. Aut.Bolzano | 28,3% | 34,6% | |
Emilia Romagna | 25,5% | 28,9% | |
Liguria | 19,0% | 24,6% | |
Piemonte - Val d'Aosta | 18,8% | 23,6% | |
Veneto | 22,7% | 22,8% | |
Toscana | 26,9% | 21,8% | |
Friuli VeneziaGiulia | 16,9% | 21,1% | |
Lombardia | 18,3% | 17,1% | |
Sardegna | 12,1% | 13,3% | |
Basilicata | 6,6% | 13,2% | |
Prov. Aut. Trento | 10,6% | 12,7% | |
Abruzzo - Molise | 10,6% | 12,4% | |
Umbria | 15,6% | 10,8% | |
Marche | 8,9% | 8,2% | |
Puglia | 7,3% | 8,1% | |
Lazio | 6,1% | 6,8% | |
Calabria | 4,0% | 5,4% | |
Campania | 3,5% | 3,3% | |
Sicilia | 2,7% | 2,4% |
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CULTURA DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI
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ASSOCIAZIONE REGIONALE
TRAPIANTATI ORGANI
VIA DEL
SANTUARIO N.29 MASSAFRA – TA
LA NUOVA LEGGE
ITALIANA
In materia di trapianti di organi e di
tessuti
Tipo Doc. LGG 0059189Anno 1999 91
Data 1999/04/01 S
LEGGE 1 aprile 1999, n. 91 (in
Gazz. Uff., 15 aprile 1999).
Oggetto Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
Le attività di trapianto di organi e di
tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio
sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è
disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di
trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso
alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed
immunologici.
Art. 2. (Promozione
dell'informazione)
1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i
Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo
8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di
volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le
aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture
sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e
consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i
cittadini:
a) la conoscenza delle disposizioni della
presente legge, nonchè della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del
Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;
b) la conoscenza di stili di vita utili a
prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il
trapianto di organi;
c) la conoscenza delle possibilità
terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi
e di tessuti.
2. Le regioni e le aziende unità sanitarie
locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i
trapianti di cui all'articolo 10 e con i coordinatori locali di cui all'articolo
12, adottano iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina
generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la
conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonchè della legge 29
dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994,
n. 582;
b) diffondere tra i cittadini una corretta
informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi
dell'attività svolta dai medici di medicina generale;
c) promuovere nel territorio di competenza
l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione
primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di
trapianti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo
è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal
1999, di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 200 milioni
per l'attuazione del comma 2.
CAPO II DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN ORDINE AL
PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI
Art. 3. (Prelievo di organi e di
tessuti)
1. Il prelievo di organi e di tessuti è
consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato
previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e
del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n.
582.
2. All'inizio del periodo di osservazione ai
fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e
del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle
strutture di cui all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunità
terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonchè sulla natura e sulle
circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o,
in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai
genitori ovvero al rappresentante legale.
3. È vietato il prelievo delle gonadi e
dell'encefalo.
4. La manipolazione genetica degli embrioni è
vietata anche ai fini del trapianto di organo.
4.Art. 4 (Dichiarazione
di volontà in ordine alla donazione)
1. Entro i termini, nelle forme e nei modi
stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera
volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo
successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di
volontà è considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai
commi 4 e 5 del presente articolo.
2. I soggetti cui non sia stata notificata la
richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di
organi e di tessuti, secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro
della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati non
donatori.
3. Per i minori di età la dichiarazione di
volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la
potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere
alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la
manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri,
per i soggetti non aventi la capacità di agire nonchè per i minori affidati o
ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o
privati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il
prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è
consentito:
a) nel caso in cui dai dati inseriti nel
sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero dai dati
registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia
espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole al
prelievo;
b) qualora dai dati inseriti nel sistema
informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 risulti che il soggetto sia
stato informato ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna
volontà.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b),
il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo
di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del
decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia presentata una
dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia
accertata la morte.
6. Il prelievo di organi e di tessuti
effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punito
con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della
professione sanitaria fino a due anni.
Art. 5. (Disposizioni di attuazione delle
norme sulla dichiarazione di volontà)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto,
disciplina:
a) i termini, le forme e le modalità
attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai
propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di
dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di
tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto,
secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da
parte di ciascun assistito;
b) le modalità attraverso le quali accertare
se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente
notificata;
c) le modalità attraverso le quali ciascun
soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in
ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte,
prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla
data di notifica della richiesta ai sensi della lettera
a);
d) le modalità attraverso le quali i soggetti
che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di
tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere
tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina
generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei
documenti personali di identità;
e) i termini e le modalità attraverso i quali
modificare la dichiarazione di volontà resa;
f) le modalità di conservazione dei dati
relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non
donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonchè di registrazione dei
medesimi dati sui documenti sanitari personali;
g) le modalità di trasmissione dei dati
relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai
non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i
trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture
per i prelievi;
h) le modalità attraverso le quali i comuni
trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai
residenti.
2. Alle disposizioni del presente articolo è
data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui
all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalità
tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti
di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta
tessera.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono
altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in
ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte
degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonchè degli
stranieri che richiedono la cittadinanza.
Art. 6. (Trapianto
terapeutico)
1. I prelievi di organi e di tessuti
disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di
trapianto terapeutico.
CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI
TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI
Art. 7. (Princìpi
organizzativi)
1. L'organizzazione nazionale dei prelievi e
dei trapianti è costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta
tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i
trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione
dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità
sanitarie locali.
2. È istituito il sistema informativo dei
trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario
nazionale.
3. Il Ministro della sanità, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le
funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, comprese le
modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1,
nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio
sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete
unitaria della pubblica amministrazione.
4. Per l'istituzione del
sistema informativo dei trapianti è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dal 1999.
Art. 8. (Centro nazionale per i
trapianti)
1. È istituito presso l'Istituto superiore di
sanità il Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato "Centro
nazionale".
2. Il Centro nazionale è
composto:
a) dal direttore dell'Istituto superiore di
sanità, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante per ciascuno dei
centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
c) dal direttore
generale.
3. I componenti del Centro nazionale sono
nominati con decreto del Ministro della sanità.
4. Il direttore generale è scelto tra i
dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non
dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di
trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale.
Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni
il Centro nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore di
sanità.
6. Il Centro nazionale svolge le seguenti
funzioni:
a) cura, attraverso il sistema informativo dei
trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle persone in attesa
di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati
trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle
strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali, secondo
modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su
24;
b) definisce i parametri tecnici ed i criteri
per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo
scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento
alla tipologia ed all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire
l'individuazione dei riceventi;
c) individua i criteri per la definizione di
protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo
parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità
risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera
a);
d) definisce linee guida rivolte ai centri
regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività
di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;
e) verifica l'applicazione dei criteri e dei
parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera
d);
f) procede all'assegnazione degli organi per i
casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i
tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al
territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera
c);
g) definisce criteri omogenei per lo
svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti
nelle attività di trapianto;
>
h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima
annuale di attività per ogni struttura per i trapianti e i criteri per una
equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;
i) definisce i parametri per la verifica di
qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;
l) svolge le funzioni attribuite ai centri
regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza
minimo corrisponde al territorio nazionale;
m) promuove e coordina i rapporti con le
istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di
organi.
7. Per l'istituzione del Centro nazionale è
autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999,
di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore
generale e lire 500 milioni per le spese di
funzionamento.
Art. 9. (Consulta tecnica permanente per i
trapianti)
1. È istituita la Consulta tecnica permanente
per i trapianti, di seguito denominata "Consulta". La Consulta è composta dal
direttore dell'Istituto superiore di sanità, o da un suo delegato, dal direttore
generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri regionali e
interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che
abbia istituito un centro interregionale, da tre clinici esperti in materia di
trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore, e da tre
esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e
della promozione delle donazioni.
2. I componenti della Consulta sono nominati
con decreto del Ministro della sanità per la durata di due anni, rinnovabili
alla scadenza.
3. La Consulta predispone gli indirizzi
tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto
di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro
nazionale.
4. Per l'istituzione della Consulta è
autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dal
1999.
Art. 10. (Centri regionali e
interregionali)
1. Le regioni, qualora non abbiano già
provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro
regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro
interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, "centro
regionale" e "centro interregionale".
2. Il Ministro della sanità stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di
utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni
provvedono all'istituzione di centri interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei
centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni
interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha
sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di
immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione
tissutale.
5. Qualora entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione
dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, previo invito alle regioni inadempienti a provvedere
entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge
le seguenti funzioni:
a) coordina le attività di raccolta e di
trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto
dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
b) coordina le attività di prelievo e i
rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture
per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo
12;
c) assicura il controllo sull'esecuzione dei
test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori
di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del
donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in
applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità
risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo
8, comma 6, lettera a);
e) assicura il controllo sull'esecuzione dei
test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di
competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni
biologici, delle èquipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio
di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le
autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di
volontariato.
7. Le regioni esercitano il controllo sulle
attività dei centri regionali e interregionali sulla base di apposite linee
guida emanate dal Ministro della sanità.
8. Per
l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali è
autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decorrere dal
1999.
Art. 11. (Coordinatori dei
centri regionali e interregionali)
1. Le
attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un
coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per
la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano
acquisito esperienza nel settore dei trapianti.
2.
Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale
è coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai
responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti
presenti nell'area di competenza e da un funzionario amministrativo delle
rispettive regioni.
Art. 12. (Coordinatori
locali)
1. Le funzioni di coordinamento delle
strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell'azienda sanitaria
competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei
trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di cinque
anni, rinnovabile alla scadenza.
2. I coordinatori locali provvedono, secondo
le modalità stabilite dalle regioni:
a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei
dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui
all'articolo 7, al centro regionale o interregionale competente ed al Centro
nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;
b) a coordinare gli atti amministrativi
relativi agli interventi di prelievo;
c) a curare i rapporti con le famiglie dei
donatori;
d) ad organizzare attività di informazione, di
educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel
territorio di competenza.
3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma
2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il
personale sanitario ed amministrativo.
4. Per l'attuazione
dell'articolo 11 e del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50
milioni annue a decorrere dal 1999.
Art. 13. (Strutture per i
prelievi)
1. Il prelievo di organi
è effettuato presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di
rianimazione. L'attività di prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata
accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto
del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, può essere svolta anche nelle
strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di
rianimazione.
2. Le regioni, nell'esercizio dei propri
poteri di programmazione sanitaria e nell'ambito della riorganizzazione della
rete ospedaliera di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, provvedono,
ove necessario, all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e
di emergenza sul territorio ed al potenziamento dei centri di rianimazione e di
neurorianimazione, con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche
accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto
neurochirurgico.
3. I prelievi possono altresì essere eseguiti,
su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario
chiamato ad effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla
incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero-professionale, a condizione
che tali strutture siano idonee ad effettuare l'accertamento della morte, ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della
sanità 22 agosto 1994, n. 582.
Art. 14.
(Prelievi)
1. Il collegio medico di cui all'articolo 2,
comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa
procedere al prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale relativo
all'accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti
alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della
volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi nonchè
alle modalità di svolgimento del prelievo.
2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi
in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive
alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo
ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed
epidemiologici.
3. Gli originali dei verbali di cui al comma
1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura
sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.
4. Il prelievo è effettuato in modo tale da
evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è
ricomposto con la massima cura.
5. Il Ministro della sanità, sentita la
Consulta di cui all'articolo 9, definisce, con proprio decreto, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
e le modalità per la certificazione dell'idoneità dell'organo prelevato al
trapianto.
Art. 15. (Strutture per la
conservazione dei tessuti prelevati)
1. Le regioni, sentito il centro regionale o
interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito
di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la
sicurezza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute
a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa
l'importazione, secondo le modalità definite dalle
regioni.
Art. 16. (Strutture per i
trapianti)
1. Le regioni individuano, nell'ambito della
programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad
effettuare i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro della
sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Centro nazionale, sono
definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di cui al
presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della
sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio
1992, nonchè gli standard minimi di attività per le finalità indicate dal comma
2.
2. Le regioni provvedono ogni due anni alla
verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e
di tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo revocando
l'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per
cento dell'attività minima prevista dagli standard di cui al comma
1.
3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15,
nonchè del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annue
a decorrere dal 1999.
Art. 17. (Determinazione delle
tariffe)
1. Il Ministero della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le
prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, prevedendo
criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui agli articoli
13 e 16, secondo modalità tali da consentire il rimborso delle spese sostenute
dal centro regionale o interregionale, nonchè il rimborso delle spese aggiuntive
relative al trasporto del feretro nel solo ambito del territorio nazionale
sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il
prelievo.
2. Per il rimborso delle spese aggiuntive
relative al trasporto del feretro, nei limiti indicati dal comma 1, è
autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue a decorrere dal
1999.
Art. 18. (Obblighi del personale
impegnato in attività di prelievo e di trapianto)
1. I medici che effettuano i prelievi e i
medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano
la morte.
2. Il personale sanitario ed amministrativo
impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire
l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al
ricevente.
CAPO IV ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI E
TRAPIANTI ALL'ESTERO
Art. 19. (Esportazione e
importazione di organi e di tessuti)
1. L'esportazione a titolo gratuito di organi
e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22
agosto 1994, n. 582, nonchè l'importazione a titolo gratuito di organi e di
tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui
agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o
interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 8,
comma 6, lettera l), secondo modalità definite con decreto del Ministro della
sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in base a princìpi che garantiscano la certificazione della
qualità e della sicurezza dell'organo o del tessuto e la conoscenza delle
generalità del donatore da parte della competente autorità
sanitaria.
2. È vietata l'esportazione di organi e
tessuti verso gli Stati che ne fanno libero commercio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è
richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonchè delle intese concluse ai sensi
dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, reso
esecutivo con legge 8 marzo 1995, n. 76.
4. È vietata l'importazione di tessuti e di
organi a scopo di trapianto da Stati la cui legislazione prevede la possibilità
di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini
condannati a morte.
Art. 20. (Trapianti
all'estero)
1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di
trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio
sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona è
stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a)
, per un periodo di tempo superiore allo standard definito con decreto del
Ministro della sanità per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalità
definite con il medesimo decreto.
2. Le spese di trapianto all'estero sono
altresì a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto
sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal Centro
nazionale.
CAPO V FORMAZIONE DEL
PERSONALE
Art. 21.
(Formazione)
1. Il Ministro della sanità, sentito il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio
decreto istituisce borse di studio per la formazione del personale di cui al
comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione della
ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di
tessuti.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono
riservate al personale delle strutture che svolgono le attività di cui alla
presente legge nonchè alla qualificazione del personale anche non laureato
addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a
trapianto.
3. Il numero e le modalità di assegnazione
delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma
1 nel limite di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal
1999.
4. Le regioni promuovono l'aggiornamento
permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attività
connesse all'effettuazione dei trapianti.
CAPO VI
SANZIONI
Art. 22.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 è punito con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni
a lire 20 milioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata
dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Chiunque procura per scopo di lucro un
organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della
sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300
milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un
organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata
accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto
del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione
fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo
di cinque anni dall'esercizio della professione.
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 23. (Disposizioni
transitorie)
1. Fino alla data di cui all'articolo 28,
comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto
di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo che
il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio
assenso.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge
non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età
o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale
possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al
periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo
4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n.
582.
3. La presentazione della opposizione scritta
di cui al comma 2 non è consentita qualora dai documenti personali o dalle
dichiarazioni depositate presso la azienda unità sanitaria locale di
appartenenza, secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto abbia espresso volontà
favorevole al prelievo di organi e di tessuti, salvo il caso in cui gli stessi
soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volontà,
della quale siano in possesso, contraria al prelievo.
4. Il Ministro della sanità, nel periodo che
intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di
cui all'articolo 28, comma 2, promuove una campagna straordinaria di
informazione sui trapianti, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma
1.
5. Fino alla data di attivazione del sistema
informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, e comunque non oltre i
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, i centri istituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975,
n. 644, ovvero i centri regionali o interregionali di cui all'articolo 10 della
presente legge, predispongono le liste delle persone in attesa di trapianto
secondo criteri uniformi definiti con decreto del Ministro della sanità da
emanare, sentito l'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e sono tenuti alla trasmissione
reciproca delle informazioni relative alle caratteristiche degli organi e dei
tessuti prelevati al fine di garantirne l'assegnazione in base all'urgenza ed
alle compatibilità tissutali.
Art. 24. (Disposizioni per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Restano salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione.
Art. 25. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, valutati complessivamente in lire 11.740 milioni annue a
decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.740 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26. (Verifica sull'attuazione)
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito della
Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul
territorio nazionale.
Art. 27.
(Abrogazioni)
1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e
successive modificazioni, è abrogata.
2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n.
301, è abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2. Le
disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301,
continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di
cornea.
Art. 28. (Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 4
acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema
informativo dei trapianti di cui all'articolo 7.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.