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16 APRILE 2010 IN ARRIVO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE PER LA DONAZIONE DA VIVENTE

Chi dona un rene a un familiare presto sarà tutelato dallo Stato nel suo diritto ad assentarsi dal lavoro. È questa la sostanza di quanto dichiarato ieri dal sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini, rispondendo in commissione Affari sociali della Camera a un’ interrogazione dell’onorevole Paolo Fontanelli  circa l’emanazione del tanto atteso regolamento di esecuzione della legge n. 458 del 1967 sul trapianto di rene tra persone viventi, ha dichiarato che il decreto ha già acquisito i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, della Conferenza Stato Regioni e del Consiglio di Stato, è già stato firmato dal Ministro della Salute Fazio ed è ora sottoposto alla firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Sacconi.

 

L'interrogazione di Falcinelli parte da un fatto di cronaca della scorsa estate, (leggi l'interrogazione) In particolare, sulle tutele giuslavoristiche, all'articolo 12 del Regolamento si riconosce che i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti e alla conservazione della normale retribuzione, in analogia a quanto stabilito dalla legge 6 marzo 2001, n. 52 (donatori del midollo osseo).

 

Ecco il passaggio della Martini: «L'articolo 12, contenente la norma finalizzata a dettare misure di tutela giuslavoristica a garanzia dei donatori e dei trapiantati, ancorché il Consiglio di Stato avesse consigliato per la predetta disposizione la collocazione in una norma di rango primario, si è ritenuto di procedere come di seguito indicato.

 

Nel tempo intercorso dalla data in cui è stato espresso il parere, 9 novembre 2009, è intervenuto l'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che, al comma 9-quinquies dispone che nelle more del coordinamento legislativo delle disposizioni in materia di trapianti e fino al 31 dicembre 2010, il ricevente e il donatore di trapianto di rene, con lavoro subordinato, hanno diritto a permessi retribuiti e alla conservazione della normale retribuzione, in analogia a quanto stabilito dalla legge 6 marzo 2001, n. 52 (donatori del midollo osseo) e secondo le modalità indicate nel Regolamento previsto dall'articolo 8 della legge n. 458/1967, oggetto del presente atto ispettivo.

 

Alla luce della intervenuta disposizione normativa, è stato mantenuto l'articolo 12 riferito alla tutela giuslavoristica, ritenendo la disposizione di cui al comma 9-quinquies come delega per l'articolo 12 in questione».

 


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