"INTERVENTI ORGANIZZATIVI A

"SOSTEGNO DELLE DONAZIONI D’ORGANO"

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE LUGLIO 1998

ASS. TRAPIANTATI ORGANI ( SEDE REGIONALE MASSAFRA- TA )

TITOLO 1

ART. 1

ART. 2

ART. 3

ART. 4

  1. Il Coordinatore locale è coadivato da uno psicologo e da eventuale altro personale, individuati dalla Direzione sanitaria dell’Azienda.

TITOLO II

ART .5

 

ART. 6

  1. Elenco dei medici legali e degli anatomo-patologi appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;

  2. Elenco dei medici di direzione sanitaria;

  3. Elenco degli anestesisti rianimatori appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;

  4. Elenco dei neurofisiopatologi, dei neurologi e dei neurochirurghi appartenente ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;

  5. Elenco dei tecnici addetti ai servizi di elettroencefalografia e degli infermieri professionali che abbiano svolto attività nei servizi di elettroencefalografia per almeno tre anni.

  1. I direttori generali delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere inviano al Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo

le indicazioni nominative per la compilazione di detti elenchi, previa segnalazione del personale disponibile da parte dei dirigenti medici dei servizi interessati. Gli elenchi vengano aggiornati ogni sei mesi.

ART.7

ART. 8

ART. 9

ART. 10

  1. I Direttori Generali, delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, dispongono tempestivamente tutte le opportune iniziative oltre ad assistere la disponibilità dei cardiologi o di altri medici dipendenti o convenzionati ( medici di base o di guardia medica) per l’effettuazione dell’accertamento di morte che consenta il prelievo delle cornee dei donatori deceduti al di fuori delle strutture ospedaliere.

  2. In ogni Azienda unità sanitaria locale viene attivata una linea telefonica con ascolto nelle ventiquattro ore giornaliere, per accogliere le richieste di prelievo di cornee a domicilio. Di tale iniziativa va data costante e capillare informazione alla popolazione locale.

  3. La richiesta di prelievo domiciliare di cornee, va tempestivamente, inoltrata al Coordinatore locale o a chi ne svolge temporaneamente le funzioni, acchè siano immediatamente attivate, le procedure per l’accertamento di morte e di prelievo di cornee.

 

TITOLO III

ART. 11

Agli oneri rinvenienti, dalla presente legge, le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, faranno fronte con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale.

BARI 13/luglio 1998

Se hai bisogno di informazioni, notizie, chiama L’A.T.O.

allo 099/8800184

una grande famiglia si metterà a tua disposizione!

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