LEGGE REGIONALE

21/NOVEMBRE 1996

E SUE MODIFICAZIONI DEL 6 MAGGIO 1998

 

ATO Puglia Onlus

 

LEGGE REGIONALE

"RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO"

ART. 1

  1. degli esami preliminare e per la tipizzazione tessutale;

  2. dell’intervento di trapianto;

  3. di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall’intervento stesso;

  4. dell’eventuale espianto.

  5. Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila giornaliere. Le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100 mila giornaliere. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare la relativa documentazione.

  6. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell’assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

  7. Per i pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi dell’art. 4, punto 5, del decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto e agli esami preliminare allo stesso, le Aziende unità sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero l’intera somma se la stessa incide per più del 10% sul reddito annuo complessivo del nucleo dell’interessato. Per i pazienti il cui reddito complessivo del nucleo famigliare non consente l’anticipazione al 100% sarà garantita una anticipazione pari al 70% della somma totale preventivata. Le somme necessarie, per l’assolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo di bilancio del Fondo sanitario regionale, data la tipologia sanitaria della spesa.

 

ART. 2

ART. 3

ART. 4

 

 

ART. 4/bis)

ART. 4/ter)

ART. 4/quater)

Le aziende USL sono autorizzate a erogare un contributo per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto deceduti presso i centri di trapianto. Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto massimo di lire 6 milioni.

 

L’ATO già dal 1997 e poi modificato nel 1998 ha istituito un modello da poter utilizzare per richiedere i vari rimborsi spettanti.

Questo anche per agevolare gli stessi uffici preposti ai rimborsi ai quali utilizzando i nostri modelli si forniscono notizie dettagliate sia del paziente e sia del rimborso dovuto.

 

 

Si invita comunque a contattare l'ATO Puglia Onlus per ulteriore modifiche che ha subito la stessa legge. 
099/8800184
ATO.Puglia@excite.it

 

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