LEGGE REGIONALE
21/NOVEMBRE 1996
E SUE MODIFICAZIONI DEL 6 MAGGIO 1998
ATO Puglia Onlus
LEGGE REGIONALE
"RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO"
ART. 1
Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l’Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, e al donatore rimborsa agli stessi, le spese di trasporto e di viaggio e di soggiorno per l’effettuazione:
degli esami preliminare e per la tipizzazione tessutale;
dell’intervento di trapianto;
di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall’intervento stesso;
dell’eventuale espianto.
Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila giornaliere. Le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100 mila giornaliere. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare la relativa documentazione.
In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell’assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.
Per i pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi dell’art. 4, punto 5, del decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto e agli esami preliminare allo stesso, le Aziende unità sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero l’intera somma se la stessa incide per più del 10% sul reddito annuo complessivo del nucleo dell’interessato. Per i pazienti il cui reddito complessivo del nucleo famigliare non consente l’anticipazione al 100% sarà garantita una anticipazione pari al 70% della somma totale preventivata. Le somme necessarie, per l’assolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo di bilancio del Fondo sanitario regionale, data la tipologia sanitaria della spesa.
ART. 2
"L’Azienda unità sanitaria locale di residenza dell’assistito rimborsa" all’accompagnatore unico, necessariamente presente a
sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1 le relative spese di soggiorno e viaggio.
Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati all’art. 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile famigliare non è superiore a lire 150 milioni annue.
Il rimborso è corrisposto su richiesta dell’assistito corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessità dell’accompagnamento.
ART. 3
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dall’esercizio finanziario 1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione "trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto – legge regionale n. 25 del 1996 e successive modifiche e integrazioni"
La Giunta regionale, in relazione allo stanziamento di bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base di richieste trimestali con le quali le Aziende unità sanitarie locali attestano l’ammontare dei rimborsi liquidati.
ART. 4
E’ abrogato l’art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991 n. 9 così come modificato e integrato dall’art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994,n. 23.
ART. 4/bis)
Rientrano nella previsione della presente legge anche le richieste di rimborso che non hanno abbiano trovate formale definizione nel corso dell’esercizio finanziario precedente.
ART. 4/ter)
I benefici di cui alla presente legge, vanno corrisposti agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
ART. 4/quater)
Le aziende USL sono autorizzate a erogare un contributo per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto deceduti presso i centri di trapianto. Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto massimo di lire 6 milioni.
L’ATO già dal 1997 e poi modificato nel 1998 ha istituito un modello da poter utilizzare per richiedere i vari rimborsi spettanti.
Questo anche per agevolare gli stessi uffici preposti ai rimborsi ai quali utilizzando i nostri modelli si forniscono notizie dettagliate sia del paziente e sia del rimborso dovuto.
Si invita comunque a contattare l'ATO Puglia
Onlus per ulteriore modifiche che ha subito
la stessa legge.
099/8800184
ATO.Puglia@excite.it