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ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI ONLUS REGIONE PUGLIA

  

 

LETTERA DI RISPOSTA

 Dr. Nanni Costa

 

 

RACCOLTA E REISISTRAZIONE MANIFESTAZIONE Di VOLONTA'

 

Nelle scorse settimane a molte ASL è pervenuta una comunicazione da parte della Presidente della Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente, in cui si contestava la legittimità dell’attività di raccolta e registrazione di volontà sulla donazione degli organi.

 

Di seguito riportiamo la lettera di risposta dei Direttore dei Centro nazionale trapianti, dottor Alessandro Nanni Costa, inviata ai Direttori generali della Aziende sanitarie locali, ai Coordinatori dei Centri regionali di riferimento per i trapianti, al Presidente Garante per la protezione dei dati personali, al Presidente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per conoscenza alla Presidente della Lega nazionale contro la predazione degli organi e la morte a cuore battente.

 

- "in ordine alle questioni sollevate nella Vs. del 10 marzo 2004, in cui si contesta la legittimità dell'attività di raccolta e registrazione della volontà sulla donazione degli organi svolta dalle ASL, si precisa quanto segue:

 

- contrariamente a quanto affermato nella lettera, il Ministro della salute ha emanato in data 8 aprile 2000 un decreto attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto (G.U. n.89 del 15 aprile 2000) nel cui articolo è chiaramente richiesta alle ASL la predisposizione di appositi punti di raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi.

 - in particolare, il citato decreto, dopo aver esplicitato all'art. 1, commi 1 e 2, le modalità di notifica delle informazioni e registrazione delle dichiarazione di volontà,, in applicazione dei cosiddetto principio dei silenzio/assenso (art. 4 e 5 della legge 1 aprile 1999 n.91), individua, al comma 3, una “procedura temporanea” e distinta dalle predette norme, da applicarsi coerentemente cori le disposizioni transitorie di cui all'art 23 della legge n.91/99 nelle more d'attuazione delle procedure di notifica di cui sopra.

- Tale "procedura temporanea" prevede che:

 

1 Il Ministro promuova l'acquisizione delle dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, predisponendo a tal fine schemi di moduli contenenti gli estremi di Identificazione anagrafica dei dichiarante, un'esplicita attestazione di assenso o dissenso sulla donazione di organi e tessuti, la data e la firma (cfr. art. 1 comma 3),

 

2 Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere apprestino appositi punti di accettazione ai quali, al pari degli ambulatori dei medici di medicina generale, possano rivolgersi I cittadini che desiderino manifestare la propria volontà, utilizzando i moduli ivi resi disponibili, prima delle procedure di notifica previste dalla legge (art, 2 comma 1),

 

3 I punti di accettazione di cui sopra, In quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti le dichiarazioni di volontà del cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di quest'ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale appositamente predisposto dal centro Nazionale Trapianti, attraverso la rete dei sistema Informativo sanitario (art, 2 comma 3);

 

4 Le dichiarazioni di volontà predisposte conformemente alle caratteristiche indicate dall'art. 1 comma 2 del D.M. 8 aprile 2000, qualora siano portate con sé dal cittadino o siano da questi depositate presso l'azienda sanitaria di appartenenza, costituiscono presupposto per l'applicazione dell'art. 23, comma 3, della Legge 91/99, ossia per opporre, in caso di decesso, alla volontà dei familiari quella dei deceduto.

 

Ciò posto, si afferma la piena legittimità dell'attività di raccolta e registrazione della volontà dei cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti svolta dalle ASL. Per questo motivo non si ritiene di dover Inviare al cittadino che hanno provveduto a dichiarare la propria volontà, alcuna comunicazione in tal senso, ricordando altresì che la registrazione della dichiarazione di volontà viene effettuata solo su esplicita richiesta dei cittadini stessi, i quali, in qualunque momento, possono chiedere la registrazione di una volontà contraria a quella espressa in precedenza".

 

 

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