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TRAPIANTI: TRASPORTI DI QUALITA'
La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2006, ha sancito l’accordo sul documento recante:"Coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche”.
Armonizzare i diversi aspetti del servizio dei trasporti connessi con le attività di trapianto per migliorare l’efficienza del sistema rendendolo omogeneo su tutto il territorio nazionale.Questo l’obiettivo del documento che riguarda in particolare il trasporto di campioni biologici – donatore /ricevente per le prove di istocompatibilità, il trasporto delle équipe che prelevano e trapiantano organi, tessuti e cellule e anche pazienti da trapiantare.
Per queste attività le Regioni possono stipulare accordi con soggetti pubblici e/o privati ai quali affidare la gestione operativa.
Ogni Regione individua una struttura sul territorio responsabile della gestione delle attività di trasporto, che abbia una centrale operativa attiva 24 ore su 24 durante tutto l’arco dell’anno. Se questa struttura è diversa dal Crt o Cir (ad esempio 118, Agenzie ecc.) deve operare in stretto riferimento con il Centro di coordinamento regionale o interregionale e le singole aziende sanitarie o Irccs sede dell’équipe di riferimento.
Chi gestisce questa attività avrà a suo carico le spese relative alle autorizzazioni doganali e alle assicurazioni obbligatorie per legge e/o previste nell’accordo con la Regione che accerta la disponibilità di mezzi idonei al tipo di trasporto previsto: autoambulanze e/o veicoli assimilati; aeromobile; idroambulanza.
E l’accordo prevede anche i requisiti che il servizio dovrà garantire:
1) trasporto di materiale biologico per l’esecuzione dei test necessari: i campioni devono pervenire, con idoneo mezzo e in appositi contenitori, al laboratorio competente in tempo utile per l’effettuazione dei test di istocompatibilità e/o di idoneità. Tale tempistica viene concordata tra le strutture coinvolte;
2) trasporto équipe: la struttura individua il mezzo idoneo al trasferimento contemporaneo anche di più équipe dagli ospedali con centri di trapianto agli ospedali sedi di prelievo in base alle esigenze dei coordinamenti e delle équipe;
3) trasporto organi: la struttura individua il mezzo più idoneo a effettuare il trasporto secondo le esigenze dettate dalla tempistica di ogni caso e comunque con i tempi compatibili al periodo di ischemia sopportabile per l’organo;
4) durata del servizio: il servizio di trasporto dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l’arco dell’anno;
5) scelta del mezzo di trasporto: è subordinata alla destinazione da raggiungere, ai tempi di percorrenza, alla situazione meteorologica, alla viabilità. Tale mezzo deve consentire alle équipe chirurgiche di raggiungere entro i tempi concordati la sede di prelievo. Se questo non avviene l’équipe perde la possibilità di effettuare il prelievo;
6) trasporto ricevente: la Regione di residenza del paziente, attraverso il proprio Crt, è responsabile dell’individuazione del mezzo di trasporto che sarà utilizzato dal paziente in attesa di trapianto in occasione della convocazione presso il centro trapianti. La tipologia del mezzo deve essere individuata in un momento precedente la convocazione stessa. Il centro trapianti deve indicare al momento dell’iscrizione in lista la tempistica dell’arrivo del paziente per il trapianto;
7) controversie: in caso di controversia sulla gestione dei trasporti che concorrono sullo stesso evento donazione-trapianto la decisione presenziale viene demandata al Centro nazionale trapianti;
8) obblighi regionali: ogni Regione ha l’obbligo di tenere la tracciabilità di tutti i trasporti effettuati. Ogni tre mesi il Cnt riceve dalle Regioni, utilizzando una modulistica concordata, le relative informazioni comprensive delle segnalazioni di eventuali disservizi.
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